Rossi, la telefonata costa tre giornate (Kataweb.it)

“La Commissione disciplinare nazionale, riunita oggi a Roma, ha inflitto all’allenatore della Lazio Delio Rossi tre giornate di squalifica e alla società biancoceleste diecimila euro di ammenda”. Lo comunica la Figc. La Disciplinare era chiamata a pronunciarsi sul deferimento del tecnico della Lazio che doveva rispondere della violazione dell’articolo 1 del codice di giustizia sportiva. Per lui l’accusa di aver cercato di condizionare il risultato di Lazio-Lecce del campionato 2005-06. La Disciplinare, inoltre, ha inibito “sino al 22 giugno 2008 Pietro Lo Monaco, amministratore delegato e legale rappresentante del Catania”. Per il club etneo anche 10 mila euro di ammenda.
Per quanto riguarda il caso del tecnico della Lazio, la Disciplinare sottolinea che “le spiegazioni fornite da Rossi e da Lotito non trovano riscontro né nel senso letterale della trascrizione, né in quello delle parole utilizzate e della logica comune” e le affermazioni di Rossi “risultano comunque essere il risultato di un atteggiamento non consono ai doveri di correttezza che devono informare il comportamento dei tesserati”.
Dall’altro lato, però, la Commissione riconosce che “la conversazione era di natura personale e non avrebbe avuto alcuna rilevanza esterna ove essa fosse stata espunta, come sarebbe stato opportuno, dal procedimento penale in corso, in quanto non attinente, e ove essa non fosse stata pubblicata, come avrebbe dovuto, su un quotidiano, in quanto coperta da segreto istruttorio, e, per l’altro, che alle affermazioni di Rossi non può attribuirsi particolare rilievo, visto che non vi era un effettivo interesse della Lazio a un trattamento di favore, tenuto conto che, in quel momento, la situazione di classifica rendeva molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo del piazzamento Uefa perseguito dalla stessa società”.
Nel caso di Lo Monaco, deferito per “la presunta concessione ad alcuni gruppi organizzati di tifosi etnei di abbonamenti per lo stadio” nella stagione 2006-07, che consentivano loro di entrare gratuitamente, è stata riscontrata la violazione dell’attuale articolo 12, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva che vieta alle società di “contribuire, con interventi finanziari o con altre utilità, alla costituzione e al mantenimento di gruppi, organizzati e non, di propri sostenitori, salvo quanto previsto dalla legislazione statale vigente”.